MARCO PADOAN NUOVO ISTRUTTORE DI ALPINISMO

Con delibera n. 2 del 21 gennaio 2021 il Presidente del Club Alpino Italiano, Avvocato Vincenzo Torti, su indicazione della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera ha provveduto alla nomina di MARCO PADOAN ad ISTRUTTORE DI ALPINISMO.

Quello di Marco è stato un lungo e sfortunato percorso che alla fine, grazie alla Sua tenacia, perseveranza ed alla profonda passione per la montagna, è riuscito comunque a raggiungere in modo positivo e proficuo. Su di lui va altresì riposto tutto il nostro orgoglio e la nostra gratitudine per aver raggiunto la meta prefissata con determinazione e rigore, superando ostacoli e vicissitudini indelebili per lui e per tutti noi.

Così la nostra Scuola A. Leonardo di Mirano si arricchisce di un altro componente, già Presidente della nostra sezione nei due mandati dal 2011 al 2017 ed ancora attivo in qualità di coordinatore delle attività di Tesseramento soci.

A lui va tutta la nostra riconoscenza per un’impresa che Marco certamente ricorderà per tutta la vita e noi con lui.  Il Suo titolo questa volta vale doppio.

Grazie Marco

Ciao Elisa

Marco a sinistra nella foto, assieme a Sabrina, Fabio e Renato, dopo aver portato la croce fin lassù

C’ERA UNA VOLTA UNA BACHECA DEL CAI

Da oggi, la colonna del portico davanti alla Farmacia Sansoni, in Piazza Martiri a Mirano, non sarà più la stessa che abbiamo visto per tanti anni. Gli imminenti lavori di restauro hanno imposto la rimozione della nostra bacheca di diffusione delle iniziative del CAI di Mirano. Chissà se potremo installarla nuovamente. E’ concreto il timore che un altro pezzo della Mirano di un tempo, in nome di un nuovo ideale di bellezza, venga irrimediabilmente perduto per sempre”.

Era il 30 ottobre scorso.  Questo post compariva nella pagina fb della nostra sezione.

A distanza di poco meno di sei mesi, il portico situato sul lato est della piazza, appare davvero tirato a nuovo. Restaurato con pregio, risalta nelle sue linee geometriche e caratteristiche cromatiche, come mai prima.

La terza colonna di quel portico, aveva dato ospitalità e dimora ad una piccola bacheca, una modesta vetrina, installata verso la fine degli anni ’80, realizzata con amore in modo semplice ma originale, dai soci della sezione appena costituitasi a Mirano.

Una piccola vetrina che richiamava la curiosità del passante per le novità invitanti che conteneva e per le numerose iniziative che proponeva: un’escursione sociale, un corso di alpinismo, un pieghevole illustrativo di un corso di escursionismo.

Quante volte uscendo dalla farmacia Sansoni o dalla Pasticceria Tonolo, le persone venivano attirate a volgere lo sguardo e soffermarsi a curiosare. Chissà quante volte in concomitanza con le innumerevoli iniziative che si svolgevano nella grande piazza antistante, gli avventori che provenivano da fuori, venivano attirati dalla vetrina del CAI.

Ora il tempo è passato, ed i nuovi standard di armonia e bellezza impongono un nuovo ordine che la presenza di una bacheca come quella potrebbe pregiudicare.  Da oggi in piazza a Mirano mancherà qualcosa. Quando transiteremo sotto quel portico, ancora per qualche tempo, ci accompagnerà la memoria della vetrina del CAI che un tempo era appesa proprio lì, sul lato interno della terza colonna.

Ora è arrivato il tempo di metterci alla ricerca di un nuovo luogo, adatto ad accogliere ed adottare la nostra bacheca, presidio irrinunciabile di vicinanza ed attenzione verso la comunità cittadina.

IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO TESTO SULLA SICUREZZA NEGLI SPORT INVERNALI

il CAI ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni. Gran parte delle proposte di modifica sono state recepite, anche se non completamente, e il testo finale è più preciso e meno generico di quello iniziale

La Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 ha pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

il CAI ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni, attraverso la predisposizione di un documento assai analitico sugli aspetti della materia che riguardavano più direttamente il Sodalizio, inviato al Ministro dello sport, al Presidente della Conferenza delle Regioni ed ai componenti delle Commissioni parlamentari interessate (Presidenti e relatori in primis).

Gran parte delle proposte di modifica dello schema presentate dal CAI sono state recepite, anche se non completamente nella formulazione proposta ed il testo finale ne è risultato assai più preciso e meno generico di quello iniziale.

Pala, ARTVA e sonda da neve

In particolare, è stata riscritta la disposizione sullo “sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche” (ora art. 26), prevedendosi l’obbligo (devono) per i “soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, di munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”, ma non più con il generico riferimento del trovarsi “in ambiente innevato”, bensì recependo la necessità che, ”per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”.

E’ stato così recepito il rilievo da parte del CAI, poiché in base alla precedente stesura, anche in un prato innevato, lontano da qualsiasi pendio fortemente inclinato e, quindi, da pericoli valanghivi, l’escursionista avrebbe dovuto dotarsi di tali attrezzature, peraltro già previste dalla precedente normativa (legge n. 363 del 2003, art. 17) per gli sci-alpinisti solo qualora, per le condizioni climatiche e della neve, sussistessero evidenti rischi di valanghe.

L’estensione agli escursionisti (anche “ciaspolatori”) della necessità di dotazioni di soccorso si raccorda con quanto già previsto da alcune leggi regionali ed anche con le regole adottate dalle Sezioni del CAI nello svolgimento delle attività escursionistiche sociali in ambiente invernale che presentasse esposizione a pendii significativi con il connesso pericolo, anche se, mai e ovviamente, in caso di pericolo segnalato come di un certo rilievo.

Il legislatore non ha, tuttavia, nonostante le osservazioni scritte, ribadite nell’audizione, ancora compreso da differenza tra “pericolo” e “rischio” di valanga, in quanto il pericolo qualifica un aspetto oggettivo, in qualche modo misurabile (si può staccare una valanga da quel pendio) con effetti per l’incolumità pubblica, mentre il rischio attiene alla scelta dell’utente di svolgere un’attività in presenza di pericolo (a mio rischio percorro quell’area nella quale ci potrebbe essere un pericolo di valanghe).

Va inoltre ricordato l’articolo 33 che prevede, in caso di violazione della disposizione contenuta all’articolo 26, una sanzione amministrativa da 100 e 150 euro, che può essere comminata automaticamente dai soggetti preposti al controllo.

Su indicazione del CAI è stata altresì migliorata la formulazione delle definizioni delle varie attività sportive già considerate all’articolo 2 e ne sono state inserite ulteriori, così come è stata confermata l’attività dei mezzi di soccorso lungo le piste (art. 25), che dalla bozza iniziale sembrava inibita.

Da ultimo, si segnala che, vista la complessità dei decreti attuativi della riforma dello sport, il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni), all’articolo 29, comma 10, rinvia l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

NUOVE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA’ SEZIONALI

Alla luce del continuo e costante aumento delle limitazioni tese a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, il Consiglio Direttivo della nostra sezione CAI, nella riunione di martedì 9 marzo 2021, ha deliberato quanto segue:

sospendere il programma delle escursioni sociali in periodi temporali nei quali la nostra Regione sarà definita zona Arancione o zona Rossa.

riprendere l’organizzazione delle escursioni sociali solo ed esclusivamente in periodi temporali nei quali la nostra regione sarà definita zona Gialla o zona Bianca.

consentire la partecipazione alle escursioni sociali esclusivamente ai soci CAI, almeno fintantoché le iscrizioni si potranno eseguire esclusivamente nella modalità on-line.

estendere le adesioni alle escursioni sociali anche ai non soci,  solo quando saranno consentite nuovamente le iscrizioni in presenza,  presso la sede sezionale.

Si segnala infine che da lunedì 15 marzo e fino al prossimo 6 aprile, la nostra regione entra nella cosiddetta zona rossa. Sono pertanto vietate tutte le attività fuori del proprio comune. La sezione continuerà a rimanere chiusa. Le attività di iscrizione e rinnovo alla nostra associazione, potranno proseguire nelle modalità già in corso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E RINNOVO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Ricordiamo brevemente le modalità di iscrizione/rinnovo per il tesseramento 2021.

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

E’ possibile effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario

  • Beneficiario: Club Alpino Italiano – Sezione di Mirano
  • Causale: tesseramento anno 2021, indicando nella causale il NOMINATIVO dei soci per i quali è stato effettuato il versamento
  • Banca: Unicredit, Agenzia di Noale
  • IBAN: IT97I0200836210000102366404

N.B. inviare l’evidenza del bonifico effettuato all’indirizzo dedicato: tesseramento@caimirano.it

ALTRE MODALITA’ DI RINNOVO

  • MIRA – Libreria Riviera
    Via Gramsci n.57   Tel. 041 423231 – pomeriggio (chiamare prima)
  • MIRANO – Libreria UBIK 
    Piazza Martiri della Libertà, 12. Tel. 041 435 5707 Orario: 9:30 –12:45 –  15:30–19:30. Chiuso il martedì

Coloro che, avendo rinnovato in modalità on line, sono già in possesso del certificato di avvenuto rinnovo, possono ritirare i bollini presentando il documento presso le due librerie sopra indicate. Per il pagamento nelle librerie, non è previsto il pagamento con bancomat o carte di credito.

I soci con residenza fuori dai Comuni di Mirano e Mira che intendono rinnovare la propria tessera presso le due librerie citate,  possono farlo anche in zona arancione, purché muniti di autocertificzione nella quale verrà indicato il tragitto da percorrere e la motivazione dello spostamento.

Dpcm 14 Gennaio, il ministero dell’Interno risponde al quesito del Club Alpino Italiano

A seguito del quesito trasmesso in data 21 gennaio 2021 dalla Presidenza del Club Alpino Italiano, il Ministero dell’Interno, in data odierna n°15350/117 (2), ha inviato la seguente nota di riscontro:

“Si fa riferimento alla nota dello scorso 21 gennaio, con la quale è stato richiesto l’avviso di questo Ufficio in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in relazione allo svolgimento di attività sportive. Al riguardo, si richiamano gli orientamenti espressi con le FAQ recentemente pubblicate sul sito istituzionale www.governo.it (Sezione “Spostamenti”), nelle quali, con riferimento alla diversa classificazione dei vari territori regionali, viene precisato che:

  • in area gialla è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività motoria o sportiva, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021);
  • in area arancione è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma;
  • in area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00”.

La precisazione del Club alpino italiano

Alla luce di quanto pervenuto, la Sede centrale del Club alpino italiano precisa:

A) in area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma;

B) in area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale;

C) in area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività stessa possa compiersi.

Ora – si precisa ulteriormente – poiché il quesito è stato formulato specificatamente con riferimento all’attività sportiva in montagna con tutte le modalità ivi puntualmente richiamate, ed il parere pervenuto al Cai non ne esclude, come invece accade per altre attività, la possibilità di espletamento, deve ritenersi che sia consentito lo spostamento al di fuori del territorio comunale (ma in ambito regionale) laddove:

1) non si risieda in area rossa;
2) il territorio comunale non sia “montano” e non consenta le attività sportive di cui al quesito posto, se in area arancione;
3) si risieda in area gialla.

Si sottolinea che, ad essere consentita al di fuori del proprio Comune, è solo ed esclusivamente l’attività sportiva e non la semplice gita o la passeggiata, e che lo spostamento deve  limitarsi all’attività stessa, con rientro nel proprio Comune immediatamente dopo averla praticata. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle altre regole generali che attengono l’attività sportiva e cioè:

  • esercizio in forma individuale;
  • rispetto della distanza di almeno due metri ;
  • divieto tassativo di assembramento.

«Questo chiarimento – osserva il Presidente generale Vincenzo Torti – consente, nel rispetto di tutto quanto precisato, di spostarsi dal proprio Comune per andare in montagna per fare attività sportiva in natura, ma starà a ciascuno di noi farlo con adeguata preparazione e correttezza di comportamento, per evitare che, in caso di abusi o gravi incidenti, non vengano imposte nuove restrizioni ad un’attività che per tutti gli amanti della montagna è essenziale».

 

Dpcm 14 gennaio, il ministero dell’Interno risponde al quesito del Club alpino italiano